1. Il primo comma dell'articolo 1425 del codice civile è sostituito dai seguenti:
«Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d'età.
È altresì annullabile, ove concluso dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, il contratto rientrante tra quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria dell'amministratore».